Assegno unico e universale per i figli a carico

L’assegno unico ed universale (L.46/21) per i figli a carico è erogato a decorrere dall’1.3.2022, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, sulla base della condizione economica del nucleo familiare richiedente determinata dall’ISEE.

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dall’1.1.2022.
Riepiloghiamo di seguito le informazioni essenziali, invitandovi, nel caso in cui non possiate

predisporre la domanda autonomamente o effettuare il calcolo ISEE, a rivolgervi ad un CAF. L’accesso alla misura è assicurato a tutti i nuclei familiari:

per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;

per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale

ricorrano specifiche condizioni;
• per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’assegno è riconosciuto a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori, e quindi spetta ai soggetti:

• non occupati; • disoccupati;

percettori di reddito di cittadinanza;

lavoratori dipendenti;

lavoratori autonomi; • pensionati.

Il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.

L’effettuazione dell’ISEE non costituisce un requisito necessario per accedere all’assegno unico e universale, sebbene sia necessario al calcolo dell’importo spettante sulla base della situazione economica del nucleo familiare che lo richiede.

L’assenza dell’ISEE non preclude il riconoscimento dell’assegno, ma ne determina l’erogazione nella misura minima. L’ISEE potrà comunque essere presentato successivamente.

Se l’ISEE viene presentato entro:

il 30 giugno, la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;

dal 1° luglio, la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE.

L’assegno è pari a 175,00 euro mensili per ciascun figlio minorenne e spetta:

• in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;

• ridotto gradualmente secondo gli importi specificati nella Tabella 1 allegata al D.Lgs.. 230/2021, fino a raggiungere un valore pari a 50,00 euro in caso di ISEE pari o

superiore a 40.000,00 euro.

Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età l’importo spettante è pari a 85,00 euro mensili e viene riconosciuto:

in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;

con una riduzione graduale secondo gli importi specificati nella Tabella 1 allegata al provvedimento sopra citato, fino a raggiungere un valore pari a 25,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l’importo dell’assegno resta costante.

L’assegno unico e universale per figli maggiorenni fino a 21 anni spetta a condizione che il figlio a carico, alternativamente:

frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;

svolga un tirocinio o un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a 8.000,00 euro annui;

sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro;

svolga il servizio civile universale.

Per il figlio/figli a carico maggiorenni a partire dai 21 anni affetti da disabilità, l’importo spettante è pari a 85,00 euro mensili e viene riconosciuto:

in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;

con una riduzione graduale secondo gli importi specificati nella Tabella 1 allegata al provvedimento, fino a raggiungere un valore pari a 25,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l’importo dell’assegno resta costante.

L’assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo del TUIR e viene disposta la cessazione delle detrazioni IRPEF per figli a carico minori di 21 anni.

È prevista la maggiorazione dell’importo nei seguenti casi:

in caso di figli successivi al secondo;

qualora l’assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni;

per ciascun figlio con disabilità, con importo graduato secondo l’età e le classificazioni della condizione di disabilità;

per ciascun figlio minore nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro (c.d. “bonus secondo percettore di reddito”);

per i nuclei familiari con 4 o più figli;

per le prime tre annualità, per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000,00 euro.

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dall’1.1.2022 tramite l’apposita procedura disponibile sul sito istituzionale dell’INPS.

La domanda per beneficiare dell’assegno:

• deve essere presentata una volta sola per ogni anno;

riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo;

deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

La domanda può essere presentata da:

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

• uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;

dal figlio maggiorenne per sé stesso;

da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

• portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito istituzionale, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di

identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Contact Center Integrato;

Istituti di Patronato.

La decorrenza dell’assegno varia in base al momento di presentazione delle domande secondo quanto di seguito indicato:

• per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno, la prestazione decorre dalla mensilità di marzo;

per quelle presentate dal 1° luglio in avanti la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE21.

L’assegno è erogato al richiedente o su richiesta (anche successiva) in pari misura tra coloro che

esercitano la responsabilità genitoriale (art. 6 co. 4 del D.Lgs.. 230/2021).

L’erogazione avviene tramite accredito su conto corrente bancario o postale, carta di credito o di debito dotata di codice IBAN, libretto di risparmio dotato di codice IBAN. È possibile anche la consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti al riguardo.

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